1/20/2009

L'ABORTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO E' UN DIRITTO, ANCHE SE NON ILLIMITATO.

Può sembrare sorprendente ma, nonostante la legge 194/1978 sia, fortunamente, ancora in vigore, si tenta, sempre da parte degli antiabortisti, di mettere in circolazione l'idea che in Italia l'aborto non sia un diritto. Che l'aborto, nei modi e alle condizioni previste dala legge, sia un diritto o quanto meno un interesse legittimo individuale giurisdizionalmente tutelabile, si evince dall'art. 9/4 della legge 194/1978 secondo il quale <<Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzati sono tenuti, in ogni caso, ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'art.7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione di gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5,7,8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale>>. In base all'interpretazione di questo articolo si può ritenere che i presidi sanitari pubblici siano obbligati dalla legge a mettere a disposizione delle pazienti ginecologi non obiettori di coscienza sia per il rilascio dell'autorizzazione all'interruzione di gravidanza, sia per l'effettiva esecuzione dell'intervento. E che qualora, ricorrendo uno dei requisiti richiesti dalla legge, la struttura sanitaria neghi il rilascio anche del solo certificato di autorizzazione, la paziente possa ricorrere contro la struttura stessa per ottenere tale autorizzazione o una sentenza sostitutiva della stessa. Del resto, la stessa regola, è espressamente prevista in caso di donna minorenne, il cui intervento, in assenza di consenso di entrambi i genitori esercenti la potestà, può essere autorizzato direttamente dal giudice tutelare. Per quanto riguarda i limiti di questo diritto, essi variano secondo lo stato di avanzamento della gravidanza. Nei primi 90 giorni, il diritto di interrompere la gravidanza, dal punto di vista delle motivazioni è sostanzialmente illimitato(art.4), ma è subordinato all'espletamento di una procedura amministrativa che prevede il colloquio con un medico,e,eventualmente, uno psicologo o un assistente sociale, il rilascio di un certificato medico e un tempo di riflessione di 7 giorni(durante i quali la donna non può accedere all'intervento),da cui però si può essere dispensati dietro certificazione di urgenza. Né al medico,nè alle altre figure coinvolte nel colloquio preventivo, la legge attribuisce alcun potere ostativo, per cui il potere di decidere in merito alla prosecuzione o meno della gravidanza resta, in ultimo, comunque nelle mani della donna interessata. Che non esistano limiti, sotto il profilo della motivazione, si evince dalla formulazione dell'art.4 secondo cui, nei primi 90 giorni, l'interruzione volontaria di gravidanza è ammessa non solo per motivi attinenti alla salute fisica della paziente, intensa nel senso restrittivo di presenza di una patologia medicalmente rilevante che può essere peggiorata o condotta ad esito letale dalla gravidanza, ma anche quando <<la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute...psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali, o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito>>. Dunque nei primi 90 giorni l'interruzione volontaria di gravidanza è ammessa anche quando la gravidanza e il parto minaccino la salute psichica della donna o il suo benessere sociale ed esistenziale. Dopo i primi 90 giorni, invece, la legge diventa più restrittiva, consentendo l'aborto soltanto in due casi da essa tassativamente previsti: (a)quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; (b) quando siano accertate anomalie o malformazioni del nascituro, che rendano la maternità particolarmente minacciosa per l'equilibrio psicofisico della donna. Tuttavia, quando il feto abbia acquistato capacità di autonma vita extrauterina(22esima settimana), l'interruzione di gravidanza(che, in realtà, in questa fase è piuttosto un parto indotto molto prematuramente) è permessa soltanto in caso di grave pericolo per la vita della donna. É da notare che il nostro legislatore non ha previsto direttamente l'aborto per motivi eugenetici, ma ha preferito ammettere la soppressione del feto deforme solo se ancora non vitabile e con il motivo di evitare alla donna il trauma di dover partorire e poi assistere un neonato mostruoso, gravemente deforme o malato, spesso destinato a non sopravvivere per molto tempo alla nascita o comunque ad una vita altamente disfunzionale. In questo modo un tipo di aborto che, in realtà, si dovrebbe richiedere nell'interesse dello stesso nascituro, per risparmiargli una vita cosciente caratterizzata da una qualità pessima, viene invece previsto dalla legge come interesse della donna. Comunque, nel secondo trimestre, il diritto di aborto è particolarmente ristretto perché il legislatore, da un lato, ha tenuto conto del fatto che, in questa fase, il processo di costruzione del nuovo organismo umano è più avanzato e più vicino al momento della perfezione e dell'emergere della sensibilità animale, dall'altro, che più la gravidanza è in fase avanzata, più l'aborto perde la natura di mezzo per eliminare una gravidanza non voluta, per trasformarsi in realtà in un parto prematuro a tutti gli effetti, per cui diventa meno rilevante l'interesse psicologico, esistenziale e sociale verso la sua interruzione. Inoltre, mentre sul grado di coscienza di un feto di secondo trimestre ci possono essere dei dubbi, per cui si è preferito adottare un limite particolarmente cauto(in realtà in altri ordinamenti l'aborto elettivo è consentito anche durante il 4° mese di gestazione), per quanto riguarda l'embrione ed il feto di primo trimestre non c'è dubbio si tratti di pura materia organica, priva di qualsiasi capacità sensoriale e presenza psichica.

1 commento:

  1. questo non è un commento al post ma un invito a sostenere la petizione perché il film su ipazia di Amenabar "Agora" venga distribuito in italia. se credi sia una buona causa voglia firmalo e diffondilo. Grazie, Mario Cirillo

    www.petitiononline.com/agorait/petition.html

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